3.1.p Informazioni per ritardato o omesso pagamento e richieste di autotutela
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Ultima modifica 21 maggio 2024
Sanzioni
“In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
- “Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, si effettua il pagamento del tributo con sanzioni e interessi (cd. Acquiescenza).
- “Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta.”
Lasciare invariato il ravvedimento operoso.
Ravvedimento Operoso
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso
Istanza di autotutela
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e riscontrano degli errori o delle incongruenze possono richiedere una rettifica o l’annullamento dell'atto entro 60 giorni dalla notifica, presentando l’istanza con la documentazione probatoria di quanto asserito.
Per ricevere tutte le informazioni utili in caso di ritardo od omesso pagamento si invita a contattare:
SERVIZIO TARI DEL COMUNE
Si riceve solo su appuntamento prenotando al seguente contatto:
Tel. 011.94281 int. 5
Mail tari@comune.chieri.to.it